Il Dipartimento per le Politiche Sociali, del Terzo Settore e migrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato una serie di risposte a diversi quesiti. Vi aggiorniamo sugli argomenti che riteniamo possano essere interessanti per le nostre Associazioni.
– Esame dei libri sociali da parte dei soci
Gli Statuti sociali autonomamente possono regolare la possibilità dei soci di esaminare i libri sociali. E’ un diritto di ciascuno socio, che non può essere negato. Può, tuttavia essere regolato, perché sia svolto ed esercitato nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede, pertanto è contrario a detti principi la richiesta di accesso generica o indeterminata che possa influire sul corretto funzionamento dell’Ente e, allo stesso tempo, deve rispettare i principi di riservatezza.
Ad esempio ciascun associato può conoscere la qualità di socio di una determinata persona, senza che ciò implichi accedere ad informazioni personali.
Potrebbe essere ammessa la limitazione alla consultazione di verbali di sedute dell’organo di controllo che diano conto di aver esaminato documentazione dalla quale sono emersi elementi di possibile rilievo giudiziario.
Con riferimento alle organizzazioni articolate in più livelli, una previsione statutaria che permetta l’accesso ai libri delle adunanze degli organi di vertice non ai singoli associati, ma a rappresentanze o delegazioni degli stessi, potrebbe essere accettabile.
Pertanto non è ammissibile una clausola statutaria che sancisca l’inaccessibilità totale e assoluta dei libri sociali di uno o più specifici organi.
– Attività di volontariato
E’ corretto ritenere, come già abbiamo affermato più volte, che sia attività di volontariato non solo quella direttamente rivolta allo svolgimento di una o più attività di interesse generale previste nello Statuto ed effettivamente svolte, ma anche l’attività relativa all’esercizio delle cariche sociali, in quanto strumentale allo svolgimento dell’attività dell’ente.
Detta attività sarà ricompresa nelle attività di volontariato a condizione che l’esercizio della carica sociale risponda ai requisiti del Codice, tra i quali spicca la gratuità, che in ogni caso e sempre è condizione necessaria ma non sufficiente affinché l’attività svolta sia qualificabile come volontaria. In questa particolare casistica, tuttavia, ricordiamo che, ad eccezione delle ODV per le quali non è ammessa e dei componenti dell’organo di controllo in possesso dei requisiti professionali, i componenti degli organo sociali possono ricevere compensi o indennità, in questo caso i titolari delle cariche non potranno essere qualificati come volontari.
Il volontario presta gratuitamente la propria opera e pone al servizio dell’ente e delle attività svolte il proprio tempo e le proprie capacità in maniera disinteressata e gratuita.
L’attività svolta sarà collegata alle capacità e al tempo che vorrà e potrà dedicare all’ente e a quanto richiesto per lo svolgimento delle attività in questione.
Qualunque attività il volontario svolga all’interno o all’esterno dell’ente, non potrà ricavare alcun vantaggio economico, nemmeno indiretto, se non il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività stessa;
Non possono coesistere nella stessa persona (con riferimento al medesimo ente) la posizione del volontario e quella del prestatore (di lavoro o d’opera) retribuito, indipendentemente dalla qualificazione (ODV, APS, altro ETS) dell’ente.
Per tutti i volontari vige l’obbligo assicurativo che copra i rischi di infortunio e malattia del volontario e la responsabilità civile nei confronti dei terzi.
L’obbligo assicurativo deve riguardare anche le prestazioni volontarie occasionali.
– Gratuità delle cariche
Solo per le ODV vige il più rigoroso principio della gratuità delle cariche sociali (con l’eccezione per i componenti degli organi di controllo titolari delle richieste qualifiche professionali).
Per tutti gli ETS diversi dalle ODV, si deve ritenere ammissibile che l’assemblea deliberi un compenso per i componenti dell’organo di amministrazione, anche se tale compenso non è espressamente previsto dallo statuto, purché dallo stesso non sia espressamente vietato.
Il compenso deliberato dovrà essere stabilito nel rispetto dei criteri fissati dall’articolo 8 del Codice, a salvaguardia del principio di divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili.
– Presentazione delle pratiche al RUNTS
Essendo ora prevista la possibilità che la domanda di iscrizione al RUNTS sia presentata anche da un soggetto terzo delegato dal legale rappresentante dell’ente o della rete associativa alla quale l’ente eventualmente aderisce.
Qualora il delegato non rispetti le tempistiche indicate nell’articolo 48, comma 3 del Codice, si deve ritenere la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal successivo comma 5, attraverso il richiamo all’articolo 2630 del codice civile articolo 48, comma 5, in ragione del principio di tipicità dell’illecito amministrativo (ex art. 1 della legge n. 689/1981) sia applicabile solo agli amministratori e non anche al delegato.
Il mancato o ritardato compimento dell’atto da parte di quest’ultimo potrà eventualmente rilevare come inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di mandato costituito con il delegante.