E’ stato pubblicato il Decreto Ministeriale n.13 del 2026 che è intervenuto per apportare alcune modifiche, in alcuni casi rilevanti, al Decreto 106/2020 sul funzionamento e sulle modalità di deposito delle pratiche nel RUNTS.
Le modifiche apportate impattano, evidentemente, in maniera e secondo modalità diverse sulla vita degli Enti affiliati a FITA.
Da questo punto di vista, FITA è impegnata a verificare dettagliatamente l’applicazione pratica e le modalità di funzionamento delle nuove regole.
Le nostre Associazioni possono con fiducia continuare ad affidarsi alla Rete Associativa FITA che, come previsto dalle norme, continuerà ad effettuare i depositi obbligatori.
Di seguito i primi appunti sulle modifiche introdotte:
A) E’ stata specificata la regolamentazione del trasferimento della sede in altra Regione (o Provincia autonoma) specificando che la variazione viene inviata all’ufficio di destinazione, che comunicherà la modifica all’ufficio di provenienza e all’ente.
B) Si ribadisce ancora più chiaramente che le comunicazioni degli uffici Runts verso gli Enti avvengono prioritariamente tramite il sistema informatico del RUNTS stesso. A questo proposito ribadiamo ancora e di nuovo la necessità per tutti di monitorare costantemente la pec dell’Ente e di mantenerla attiva.
A questo proposito viene specificato che la pec deve essere riferita all’Ente.
C) Il legale rappresentante, o altro soggetto legittimato, può delegare telematicamente una persona individuata dall’entealla compilazione, sottoscrizione e invio della pratica.
Il sistema genererà automaticamente il documento di delega da allegare alla pratica.
Siamo in attesa di verificare in quale modo il sistema verrà aggiornato per adeguarsi alla nuova norma.
Viene ampliata la fattispecie delle dichiarazioni di adesione, non più solo verso la rete associativa ma anche verso altro Ente del Terzo settore.
D) Viene chiarito ancora più dettagliatamenteche, nei casi che coinvolgono l’Ufficio Statale del Runts, ciò deve risultare espressamente dall’istanza e si coordina meglio la pubblicità verso i terzi.
E) La possibilità di operare tramite delegato non vale solo per l’iscrizione iniziale, ma viene estesa anche alle pratiche successive; cambia ulteriormente la terminologia sugli amministratori; vengono aggiornati alcuni dati da comunicare e le modalità di sottoscrizione; si estende a tutti gli Enti, e non solo più alle Odv o Aps, il deposito degli elenchi dei soci non persone fisiche (Compagine Sociale).
F) E’ stata modificata la procedura per l’ente che intende uscire dalla sezione imprese sociali e iscriversi nella sezione delle società di mutuo soccorso, coordinando meglio la domanda al Runts e la cancellazione dal Registro delle Imprese.
G) In più articoli viene inserito anche il termine “Comitati”, prima non sempre presente.
Sono state modificate le regole sulla documentazione per il riconoscimento della personalità giuridica, introducendo, ad esempio: l’attestazione notarile, il rilievo delle caratteristiche di liquidità e disponibilità del patrimonio, la possibilità di usare anche assegno circolare non trasferibile intestato all’ente; per alcuni casi si consente di sostituire la relazione giurata con una situazione patrimonialeaccompagnata dalla relazione del revisore.
H) Tra i documenti da depositare vengono incluse anche le relazioni dell’organo di controllo e del revisore, se nominati; anche per le fondazioni va depositata a delibera di approvazione del bilancio ad uso dell’ufficio Runts; viene previsto il deposito dell’eventuale documentazione necessaria per il riacquisto della natura non commerciale; vengono ridefiniti termini e regole di aggiornamento annuale o entro i 30 giorni; per Odv, Aps e Reti Associative si precisa l’obbligo di aggiornare tempestivamente il dato se il numero o la tipologia degli associati scende sotto i limiti richiesti dalla legge per il riconoscimento della tipologia di Ente.
I) E’ stata riscritta la disciplina del deposito delle deliberazioni di trasformazione, del deposito delle deliberazioni di trasformazione, fusione e scissione, richiamando espressamente l’art. 42-bis c.c..
Per gli Enti con personalità giuridica si chiarisce che alcuni atti acquistano efficacia solo con l’iscrizione nel Runts.
L) E’ stato inserito un nuovo comma dell’art. 22: in merito alla iscrizione come rete associativa di un Ente già iscritto in altra sezione dello stesso RUNTS.
M) E’ stata meglio regolamentata l’ipotesi di scioglimento dell’Ente e cancellazione dal RUNTS, introducendouna ipotesi di istanza di cancellazione corredata da delibera di scioglimentoda cui risulti che non esistono rapporti giuridici non definiti e sono stati modificati il collegamento tra cancellazione e devoluzione, chiarendo che la cancellazione si perfeziona una volta ricevuta la documentazione che prova l’adempimento degli obblighi di devoluzione secondo il parere ex art. 9 CTS.
N) In merito alla devoluzione del patrimoniol’art. 25 viene rafforzato e puntualizzato:
si chiarisce che rileva anche il periodo di iscrizione nei registri previgenti ex art. 101, comma 2 Cts, non solo nel Runts e viene distinta la devoluzione dell’incremento patrimonialedalla devoluzione dell’intero patrimonio residuo; alle istanze di cancellazione devono essere allegate: la richiesta di parere e la documentazione patrimoniale prevista; vengono dettagliati i documenti necessari: situazione patrimoniale, attestazione del revisore, dichiarazione di accettazione dell’Ets beneficiario; per gli enti che redigono rendiconto per cassa è prevista una disciplina documentale semplificata; dopo il rilascio del parere, l’ente deve trasmettere entro 30 giorni la prova dell’avvenuta devoluzione.
O) E’ statoinserito un nuovo articolo (25-bis) che disciplina ulteriori effetti della cancellazione dal Runts: per gli enti con personalità giuridica è prevista la comunicazione del provvedimento a prefettura, regione o provincia autonoma; dopo la cancellazione, diventa illegittimousare nella denominazione e nei rapporti con i terzi gli acronimi e le locuzioni tipiche degli Ets; si precisa, ancora, che la cancellazione non impedisce una futura nuova iscrizione, purché siano stati adempiuti gli obblighi conseguenti alla cancellazione.
P) E’ stato riscritto l’art. 26 sulla pubblicità nel Runts, precisando meglio quali atti, informazioni e provvedimenti sono resi conoscibili ai terzi e con quali effetti di opponibilità ed è stato anche specificato in quali casi i bilanci sono resi conoscibili ai terzi.
Q) Il Decreto modifica anche l’art. 34 sulle regole transitorie in merito alle ONLUS ed ai TRUST, sostituendo alcuni riferimenti temporali con date certe ed introduce una specificazione per truste per alcuni enti Onlus ai sensi dell’art. 101, comma 8 Cts.
R) Viene previsto che gli allegatitecnici al precedente Decreto siano aggiornati e integrati con decreto direttoriale, in coerenza con le modifiche introdotte.
Non si tratta, evidentemente e salvo alcuni casi, di cambiamenti sistemici, ma di aggiornamenti anche derivanti dalla prassi di questi anni e di indicazioni più precise che possano aiutare a svolgere le pratiche nel miglior modo possibile e senza dar luogo a dubbi interpretativi.
FITA continua ad essere a fianco degli Enti affiliati per coadiuvarli ed assisterli nello svolgimento di tutte le pratiche necessarie.
Per qualsiasi ulteriore richiesta o informazione, non esitare a scriverci all’indirizzo runts@fitanazionale.eu