Circolare 11 2026 | Comunicazione delle erogazioni liberali
Dal 2027 tutti gli Enti del Terzo Settore dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle donazioni e dei contributi liberali ricevute nell’anno precedente, da donatori continuativi o dei quali si conosce il codice fiscale, indipendentemente dal volume delle proprie entrate. Questa comunicazione permetterà all’Agenzia delle Entrate di avere i dati delle donazioni fiscalmente rilevanti per predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata, consentendo al contribuente di trovare gli importi delle donazioni effettuate tra gli oneri fiscalmente detraibili o deducibili.
Fino al 2026 (relativamente alle donazioni ricevute nel 2025), l’obbligo di trasmissione riguardava esclusivamente gli enti che avevano conseguito entrate a qualsiasi titolo o comunque denominate superiori a 220mila euro nell’esercizio precedente. Dal 2027, il sistema entrerà definitivamente in vigore.
Ciò significa che tutti gli Enti del Terzo settore (comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma societaria), a prescindere dal volume delle proprie entrate annuali, dovranno trasmettere i dati delle erogazioni liberali ricevute nel 2026, effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e i dati forniti dagli altri donatori, solo qualora dal versamento risulti il loro codice fiscale. La comunicazione riguarda esclusivamente le erogazioni liberali in denaro effettuate con strumenti di pagamento tracciabili. Non devono essere comunicate, invece, le erogazioni ricevute in contanti, poiché tali versamenti non consentono la detrazione o deduzione fiscale.
Per ciascun donatore dovrà essere comunicato il codice fiscale e l’ammontare complessivo delle erogazioni liberali effettuate nel corso dell’anno precedente.
Va considerata la data in cui la donazione è stata effettuata e non quella di accredito sul conto dell’ente. Invece, in caso di conto cointestato, ove non sia possibile (in base ai documenti e alle informazioni disponibili) individuare chi ha inteso effettuare la donazione, l’erogazione va divisa tra gli intestatari del conto al 50%. Se invece l’ente beneficiario è in possesso dell’informazione relativa alla persona che ha effettivamente sostenuto l’onere, dovrà comunicare soltanto tale codice fiscale con l’importo totale dell’erogazione liberale. Per i casi di raccolta fondi tramite piattaforme di crowdfunding, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non vanno indicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti: se ad esempio la piattaforma di crowdfunding versa l’importo cumulativo raccolto, senza i dati identificativi e gli importi dei singoli donatori, l’Ente non dispone dei dati da comunicare all’Agenzia delle Entrate.
Va tenuto presente che le donazioni agli Enti del Terzo Settore effettuate con modalità tracciate e non comunicate all’Agenzia delle Entrate saranno comunque fiscalmente detraibili o deducibili: non risulteranno nella dichiarazione dei redditi precompilata, ma potrà inserirle direttamente il contribuente. La comunicazione all’Agenzia delle Entrate non è automatica in tutti i casi. La normativa riconosce infatti al donatore il diritto di opporsi all’utilizzo dei propri dati per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. È quindi sempre opportuno comunicare al donatore che i dati saranno trasmessi all’Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione precompilata e che può essere esercitato il diritto di opposizione.
Gli Enti dovranno pertanto organizzare procedure interne che consentano di registrare e conservare le eventuali opposizioni espresse dai donatori, evitando l’invio dei dati oggetto della richiesta di esclusione. Il donatore può comunicare l’opposizione, in via alternativa, anche direttamente all’Agenzia delle Entrate con l’apposito modello che si trova sul sito dell’Agenzia dal 1° gennaio al 20 marzo dell’anno successivo a quello in cui ha effettuato l’erogazione.
Le erogazioni liberali ricevute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026 dovranno essere comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2027. Questo adempimento andrà ripetuto dagli enti del Terzo settore ogni anno, relativamente alle erogazioni liberali ricevute nell’anno precedente, sempre con scadenza per la comunicazione entro il 16 marzo. Il mancato rispetto della scadenza può comportare l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati fiscali. L’invio dovrà essere effettuato, esclusivamente in modalità telematica, direttamente dall’Ente, oppure tramite un CAF o un commercialista. Per la compilazione e il controllo dei dati l’Agenzia rende disponibile gratuitamente uno specifico software, aggiornato periodicamente in funzione delle annualità interessate.
L’estensione dell’adempimento richiede agli enti del Terzo settore di organizzarsi già nel corso del 2026 per raccogliere correttamente le informazioni necessarie: verificare tutte le donazioni effettuate con modalità tracciabili; acquisire, ove possibile, e conservare il codice fiscale dei donatori; mantenere una contabilità delle erogazioni che consenta un’agevole estrazione dei dati; effettuare controlli periodici sulla correttezza delle informazioni registrate; tenere traccia di chi abbia eventualmente esercitato il diritto di opposizione.
