Circolare 10 2026 | Agevolazioni sull’acquisto degli immobili per gli ETS
L’art. 82, comma 4 del CTS prevede l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro (ciascuna), per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore degli ETS, a condizione che i beni vengano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale e che l’ente renda, contestualmente alla stipula dell’atto, apposita dichiarazione in tal senso.
Con l’allegata risposta ad un quesito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce:
-nel caso di vendita dell’immobile entro il quinquennio dall’acquisto l’ente mantiene le agevolazioni fiscali originariamente fruite ai sensi dell’articolo 82, comma 4, del CTS purchè sia stato sino a quella data impiegato per l’attuazione delle proprie finalità sociali;
– la vendita può solo determinare una plusvalenza ai sensi dell’articolo 68, comma 1, del TUIR (differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto), rientrando tale operazione nell’ambito dei “redditi diversi”, come previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera b) del TUIR ;
– anche nel caso di utilizzo indiretto dell’immobile (es. locazione a terzi e destinazione dei proventi da locazione a finalità istituzionali) si mantengono le agevolazioni di cui al citato articolo 82 comma 4, del CTS, atteso che il bene, subito dopo il suo acquisto, è stato destinato, ininterrottamente e per almeno tre anni, all’utilizzo diretto in attuazione degli scopi istituzionali e che gli introiti eventualmente derivanti dalla locazione sarebbero comunque destinati al sostenimento degli scopi istituzionali.
